Ecotassa - "Limposta sullusato acquistato nell'Unione è contraria al diritto europeo"

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Gli accertamenti con cui l'Agenzia delle Entrate sta contestando l'omesso versamento della cosiddetta ecotassa a chi tra l'1 marzo 2019 e il 31 dicembre 2021 ha acquistato un'auto usata con emissioni di CO2 superiori a 160 g/km (190 g/km dall'1 gennaio 2021) proveniente da un altro Stato Ue (oppure da altri Stati extra-Ue con cui sono in vigore accordi che prevedono il principio di non discriminazione nell'ambito della circolazione delle merci, per esempio San Marino) possono essere contestati presentando ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni dalla notifica dell'atto. Ne è convinto Valentino Tamburro, dottore commercialista e revisore legale, secondo cui l'ecotassa (compresa tra 1.100 e 2.500 euro) "ha reso più costoso l'acquisto di vetture usate provenienti da paesi Ue rispetto all'acquisto di analoghe auto usate provenienti dall'Italia, non soggette all'imposta. Con ciò, violando i principi di non discriminazione e di libera circolazione delle merci contenuti nel Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Il precedente rumeno. Attualmente, nell'ambito della giurisprudenza italiana non sono state ancora emanate sentenze in questo senso. Tuttavia, spiega l'esperto, con la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 7 aprile 2011, relativa al procedimento C-402/09, un analogo tributo istituito in Romania è stato dichiarato illegittimo in quanto in contrasto con il diritto dell'Unione Europea. Tutto risale al 2008, quando un cittadino rumenosi è ritrovato a dover pagare una tassa di immatricolazione pari a 2.200 euro per l'acquisto in Germania di un'auto usata Euro 2 fabbricata nel 1997 e pagata 6.600 euro: una tassa non dovuta per gli acquisti effettuati in Romania in relazione ad auto analoghe. La Corte di giustizia europea ha respinto la giustificazione fornita dallo Stato rumeno, secondo cui il tributo era conforme al principio 'chi inquina paga', in quanto discriminatorio tra veicoli nazionali e veicoli provenienti da altri stati membri dell'Ue, con ciò determinando la violazione dell'articolo 110 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea che vieta, appunto, la discriminazione tra merci nazionali e merci provenienti da altri Paesi dell'Unione. In altre parole, conclude il commercialista, considerato che il mercato interno dell'Unione Europea è unico, non è possibile introdurre un tributo che favorisca la circolazione di beni presenti sul territorio nazionale rispetto a quelli provenienti da altri stati Ue.

Prevale la normativa Ue. Secondo Tamburro, infine, la risposta a interpello n. 166m con cui nel 2021 l'Agenzia delle Entrate aveva affermato che l'ecotassa è dovuta anche nel caso di acquisto di veicoli usati provenienti dall'Ue, non vincola il contribuente né tantomeno i giudici tributari, tenuti ad applicare la normativa primaria e quella unionale, che prevalgono, come è evidente nel caso di specie, sui documenti di prassi dell'amministrazione finanziaria italiana.

 

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